Archivi categoria: Pubblicazioni

falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova v

Il fallimento del terzo pignorato comporta l’improcedibilità del giudizio di accertamento del suo obbligo

Cass. Sez. III, 7.6.2023 n. 16048

Diritto delle obbligazioni e contratti – esecuzione presso terzi – obbligo del terzo – accertamento – fallimento – improcedibilità

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l’improseguibilità del giudizio, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l’accertamento di crediti nei confronti del fallito.

In caso di cancellazione della società l’obbligo di trasferire il bene si trasmette ai soci

Cass. Sez. II, 6.6.2023 n. 15762

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – trasferimento coattivo – società – cancellazione – effetti

A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell’obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.

Da quando decorre il termine per impugnare la delibera di aumento di capitale

Cass. Sez. I, 24.5.2023 n. 14469

Diritto societario – società di capitali – aumento di capitale – delibera – impugnazione – termine

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c., il termine per l’impugnativa dell’aumento di capitale sociale decorre, per le s.r.l., dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Una volta impugnato il bilancio non è necessario impugnare i bilanci successivi

Cass. Sez. I, 24.5.2023 n. 14338

Diritto societario – società di capitali – bilancio – delibera – impugnazione – bilanci successivi – impugnazione – necessità

Ai sensi dell’art. 2434 bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l’impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2434 bis cod. civ., l’amministratore deve tener conto delle ragioni dell’intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell’impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità stessa.

Il limite di finanziabilità non rientra nell’oggetto del contratto di mutuo fondiario

Cass. Sez. I, 22.5.2023 n. 14000

Diritto delle obbligazioni e contratto – mutuo – mutuo fondiario – limite di finanziabilità – oggetto – esclusione

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.

Il documento di sintesi nel contratto di mutuo ha solo finalità informative e non rientra nel contenuto del contratto

Cass. Sez. I, 22.5.2023 n. 14000

Diritto delle obbligazioni e contratto – mutuo – documento di sintesi – natura

Il documento di sintesi, nell’ambito dei rapporti bancari, svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto.
Proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall’art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione da parte della banca di norme che riguardano il comportamento dei contraenti e che, come tale, può essere solo fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale.

Quando la domanda di concordato è un abuso del processo

Cass. Sez. I, 22.5.2023 n. 13997

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – abuso del processo – inammissibilità – condizioni

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

La banca non risponde dell’acquisto incauto di prodotti finanziari

Cass. Sez. I, 17.5.2023 n. 13521

Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – acquisto – responsabilità dell’intermediario finanziario – condizioni

Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

La clausola di salvaguardia è legittima

Cass. Sez. I, 15.5.2023 n. 13144

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – usura – clausola di salvaguardia – legittimità

L’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cosiddetto “tasso soglia” antiusura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata un tasso superiore a quello soglia.

La richiesta di documentazione alla banca va coordinata con le preclusioni processuali

Cass. Sez. I, 12.5.2023 n. 12993

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – richiesta documentazione – termini processuali – coordinamento

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento – anteriore all’instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull’istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di richiedere all’istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall’ art. 183, comma 6, cpc, con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l’istituto della rimessione in termini.