Il bilancio approvato con la delibera annullata va corretto dagli amministratori

Cass. Sez. I, 15.4.2016 n. 7586

Diritto societario – bilancio – delibera – impugnazione – accoglimento – obbligo correzione degli amministratori – sussistenza

Il bilancio di esercizio di una società per azioni, in forza del principio della cosiddetta continuità, deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell’anno precedente, anche nel caso in cui l’esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa, e siano state negate con sentenza non passata in giudicato (nella specie, per distribuzione di utili contra legem). Infatti, solo il passaggio in giudicato di quella sentenza fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare conseguenzialmente i dati di partenza del bilancio successivo.