Cass. Sez. Un., 21.5.2018 n. 12477
Diritto bancario – assegno non trasferibile – negoziazione – banca negoziatrice –responsabilità – prova liberatoria – ammissibilità
Ai sensi dell’art. 43, 2 comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato- per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2comma, c.c.