Gli obblighi informativi della banca nei contratti di investimento

Cass. Sez. I, 5.2.2019 n. 3335

Diritto finanziario – prodotti finanziari – obblighi informativi – determinazione

Gli obblighi informativi devono essere assolti in modo specifico per qualsiasi tipologia di investimento finanziario (ovvero sia nella negoziazione di prodotti finanziari che nelle gestioni patrimoniali) e devono essere alla base di ogni scelta d’investimento. In ordine alle operazioni qualificabili come “non adeguate” nel sistema normativo vigente ratione temporis oltre all’obbligatorietà dell’ordine scritto deve esserci anche la preventiva informazione specifica sull’investimento da eseguire.
Pertanto, le informazioni che l’intermediario deve fornire devono essere sempre “adeguate”, sotto il profilo oggettivo, alla natura dell’investimento ed al suo grado di rischiosità da ancorare ad indici concreti e non all’astratta natura giuridica del prodotto. Il profilo soggettivo dell’investitore non è ininfluente al riguardo, fermo restando che in difetto delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell’investitore retail con l’applicazione dell’intero sistema di protezione dall’asimmetria informativa messo a punto dalle norme del T.U.F. sopra indicate e integrate dai regolamenti Consob.