Archivi autore: Silvia Nannelli

Se il fideiussore può conoscere le difficoltà economiche del debitore principale non si ha la liberazione ex art. 1956 cc

Cass. Sez. III, 17.6.2024 n. 16822

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – liberazione ex art. 1956 cc – condizioni

La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. Però la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (caso di fideiussione rilasciata dal socio di minoranza della società debitrice principale).

L’ambito del divieto del patto leonino

Cass. Sez. I, 11.6.2024 n. 16123

Diritto societario – società di persone – patto leonino – sussistenza

Si ha la fattispecie di patto leonino qualora l’esclusione dalle perdite o dagli utili sia “assoluta e costante”, cioè qualora si apporti una modifica alla causa del contratto di società. Inoltre tale patto deve intercorrere tra il socio e la società; qualora invece l’accordo sia esterno, dunque posto in essere tra i soci nel legittimo esercizio della loro autonomia negoziale, questo produce i suoi effetti solo inter partes, non ha alcun effetto nei confronti della società, la quale continuerà ad imputare le perdite e gli utili alle partecipazioni sociali di tutti i soci nel rispetto dell’art. 2265 cc.

Lo scopo del mutuo deve risultare da una pattuizione del vincolo di destinazione

Cass. Sez. I, 5.6.2024 n. 15695

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – mutuo – scopo – nullità – condizioni

La connotazione causale assunta dalla destinazione del finanziamento, dipende dal fatto che il mutuante stesso vi abbia interesse, e dal fatto che, in conseguenza, il beneficiario del finanziamento abbia assunto un’obbligazione in tale senso. Da ciò deriva la nullità del contratto in caso di inadempimento al vincolo di destinazione.

Il mutuo prevede la materiale erogazione del denaro

Cass. Sez. III, 3.5.2024 n. 12007

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto di mutuo – tasso di interesse – Euribor – manipolazione – nullità – esclusione – conseguenze

L’accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest’ultima, solo da tale momento, l’obbligazione di restituzione di detto importo.

L’ammortamento alla francese è valido

Cass. Sez. Un., 29.5.2024 n. 15340

Diritto bancario e dei mercati finanziari –– mutuo – ammortamento alla francese – oggetto – determinatezza

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

La datio in solutum è impugnabile con l’azione revocatoria

Cass. Sez. II, 14.5.2024 n. 13227

Diritto della crisi di impresa –– azione revocatoria – datio in solutum – impugnabilità

Una compravendita comportante una datio in solutum, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore.

Gli interessi moratori commerciali vanno espressamente richiesti e disposti nel titolo esecutivo

Cass. Sez. Un., 7.5.2024 n. 12449

Diritto delle obbligazioni e contratti – interessi – interessi moratori commerciali – richiesta – necessità

Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.

Se cambia il piano concordatario i creditori devono votare di nuovo

Cass. Sez. I, 6.5.2024 n. 12137

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – piano concordatario – modifica – conseguenze

Quando interviene una modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai commissari giudiziali abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l’inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso della nuova proposta.

I mutui con applicazione dell’Euribor non sono di per sé nulli

Cass. Sez. III, 3.5.2024 n. 12007

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto di mutuo – tasso di interesse – Euribor – manipolazione – nullità – esclusione – conseguenze

I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE.
Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse.
In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione con- creta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.