Archivi autore: Silvia Nannelli

Nel concordato liquidatorio occorre garantire il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari

Cass. Sez. I, 31.7.2024 n. 21336

Diritto della crisi di impresa e insolvenza – concordato preventivo – creditori chirografari – percentuale minima

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente “assicurazione” (art. 161) del pagamento.

La condanna “oltre interessi” presuppone sempre i soli interessi legali ex art. 1284/1 cc e non anche quelli commerciali

Cass. Sez. III, 11.7.2024 n. 19015

Diritto delle obbligazioni e contratti – interessi moratori – tasso legale – determinazione

In assenza di ulteriori indicazioni, qualora si preveda il pagamento, in un titolo giudiziale, di una somma “oltre interessi”, questi ultimi sono da intendersi esclusivamente come interessi legali, ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c.

In caso di mancata produzione completa degli estratti conto si azzerano i saldi di partenza

Cass. Sez. I, 8.7.2024 n. 18560

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – azione di ripetizione – estratti conto – omessa produzione – conseguenze

In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto e lo svolgimento del rapporto di conto corrente può essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui sia stato appunto effettivamente ricostruito.

In caso di eccezione di prescrizione sollevata dalla banca spetta al cliente provare la natura ripristinatoria delle rimesse

Cass. Sez. I, 3.7.2024 n. 18230

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – rimesse – prescrizione – natura – onere della prova – ripartizione

A fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.

L’anatocismo dal 1.1.2014 al 30.9.2016 era vietato

Cass. Sez. I, 30.7.2024 n. 21344

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – anatocismo – divieto

In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Il correntista che agisca contro la banca e che non abbia i documenti necessari deve chiederli alla banca ex art. 119/4 TUB

Cass. Sez. I, 26.6.2024 n. 17584

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – azione del correntista – richiesta della documentazione – onere – sussistenza

Il correntista che non abbia a disposizione gli estratti conto o la documentazione relativa alle singole operazioni ha l’onere di azionare lo strumento di cui all’art 119, quarto comma, T.U.B., conseguentemente chiedendo la collaborazione della banca per ottenerne copia, e solamente nel caso di ingiustificato diniego o inadempienza di questo può fare istanza ex art 210 c.p.c. a che il giudice ordini l’esibizione dei documenti.

La banca deve verificare la correttezza del codice IBAN del beneficiario di un pagamento

Cass. Sez. I, 25.6.2024 n. 17415

Diritto bancario e dei mercati finanziari – strumenti di pagamento – bonifico – codice IBAN – verifica – obbligo – sussistenza

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.

Spetta alla cessionaria provare la sua titolarità del credito

Cass. Sez. I, 24.6.2024 n. 17262

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – crediti – cessione – onere della prova

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta cessione del credito esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.

La differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Cass. Sez. III, 20.6.2024 n. 17055

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – differenza

Premesso che il giudice, per distinguere una fideiussione da un contratto autonomo di garanzia, non deve arrestarsi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di “fideiussioni” contenuto nel contratto oggetto della controversia, lo stesso costituisce in concreto un contratto autonomo di garanzia quando la sua autonomia la si può evincere dall’obbligo per il garante «di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all’art. 1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante, di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore.

Le clausole vessatorie non hanno effetto per l’aggiudicatario

Cass. Sez. III, 20.6.2024 n. 17055

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – consumatore – clausole vessatorie – espropriazione forzata – aggiudicazione – irrilevanza

Le clausole vessatorie sono inopponibili all’aggiudicatario del bene e il controllo di vessatorietà delle clausole del contratto, su cui si sia soprasseduto nel procedimento monitorio e pertanto riproponibile nel procedimento esecutivo, trova un limite nell’intangibilità della posizione dell’aggiudicatario dell’immobile trasferito a seguito di espropriazione forzata. Infatti le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte.