Archivi autore: Silvia Nannelli

La responsabilità per le operazioni con strumenti elettronici è contrattuale e la banca deve provare la colpa grave del cliente

Cass. Sez. I, 4.9.2024 n. 23683

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – strumenti elettronici – frode – responsabilità – onere della prova

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento; ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Pertanto, mentre il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, la banca deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Conseguentemente, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore.

L’approvazione del progetto di distribuzione è impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi

Cass. Sez. III, 28.8.2024 n. 23240

Diritto delle obbligazioni e contratti – esecuzione forzata – progetto di distribuzione – approvazione – impugnazione

Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d’atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l’impugnazione dell’approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l’ultimo atto di quel processo.

Il creditore fondiario mantiene il privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB anche con il nuovo Codice della Crisi di Impresa

Cass. Sez. I, 19.8.2024 n. 22914

Diritto della crisi di impresa – creditore fondiario – privilegio processuale – sussistenza

Le banche possono procedere con l’esecuzione immobiliare anche se il debitore è coinvolto in una procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento. Infatti, l’istituto di credito ha il diritto di portare avanti il pignoramento dell’immobile del debitore, nonostante quest’ultimo sia sottoposto alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. Questa disposizione ricalca quanto già previsto per la liquidazione giudiziale, perché le procedure concorsuali non rappresentano un ostacolo per la continuazione delle esecuzioni promosse dalle banche.

Il contratto preliminare di vendita relativo a immobile abusivo non è nullo

Cass. Sez. II, 9.8.2024 n. 22656

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – immobili abusivi – nullità – esclusione

La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare.

L’eventuale surplus finanziario generato dalla continuità aziendale va a vantaggio dei creditori

Cass. Sez. I, 8.8.2024 n. 22474

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – continuità aziendale – surplus finanziario – destinazione

In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 c.c.

La nullità della fideiussione ABI chiesta con domanda principale o riconvenzionale viene decisa dal Tribunale delle Imprese

Cass. Sez. I, 7.8.2024 n. 22305

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – modello ABI – nullità – competenza

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma soltanto se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.

I crediti azionabili in giudizio non si trasmettono ai soci in caso di scioglimento della società

Cass. Sez. I, 12.7.2024 n. 19199

Diritto commerciale – società di persone – estinzione – crediti – trasmissione – condizioni

L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione con esclusione invece delle mere pretese ancora azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente quindi di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.

L’assegno bancario privo di data e di luogo di emissione non è titolo esecutivo ma vale come promessa di pagamento

Cass. Sez. III, 10.7.2024 n. 18831

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – data e luogo di emissione – mancanza – conseguenze

L’assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell’indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., con relativa inversione dell’onere probatorio» e, quindi, con la conseguenza che spetta «all’emittente dell’assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l’inesistenza del rapporto debitorio».

Nel leasing l’utilizzatore deve informare il concedente sulla esistenza di vizi del bene oggetto di locazione finanziaria

Cass. Sez. III, 25.7.2024 n. 20749

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – vizi e difetti del bene – informazione – concedente – obbligo – sussistenza

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all’utilizzatore l’obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.

Con l’estinzione della società i soci possono rispondere dei debiti

Cass. Sez. II, 9.7.2024 n. 18720

Diritto commerciale – società di capitali – estinzione – responsabilità dei soci – condizioni

Con l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da queste riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.