Archivi autore: Silvia Nannelli

I creditori astenuti sulla proposta di concordato preventivo non sono considerati votanti contrari

Cass. Sez. I, 22.10.2024 n. 27345

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – proposta – voto – astensione – voto contrario – assimilazione – esclusione

In tema di concordato preventivo, se è vero che il legislatore ha eliminato la norma secondo cui i voti inespressi devono intendersi come consenzienti (art. 178, comma 4, l.f.) è anche vero che il legislatore non ha introdotto una norma uguale e contraria che preveda un’equiparazione delle mancate manifestazioni di voto ai voti contrari. L’assunto trova conferma nel tenore dell’articolo 178, comma 1, l.f. dove prevede che chi non ha esercitato il voto venga indicato, all’interno del verbale dell’adunanza dei creditori, a parte, in posizione distinta da favorevoli e contrari, nel separato novero dei creditori che non hanno preso posizione rispetto alla proposta di concordato presentata. Non è quindi condivisibile la tesi per cui la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza emesso dal tribunale comporta una violazione del contraddittorio determinando la nullità del procedimento e ai sensi dell’articolo 180 l.f. e del decreto di omologazione.

La clausola di salvaguardia presuppone un contratto legittimo

Cass. Sez. III, 18.10.2024 n. 27106

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – interessi – usura – clausola di salvaguardia – validità

L’art. 1/1 DL n. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla deve essere inserita ab origine nel sinallagma. Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso. Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1/1 possa essere “disattivata” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella “di salvaguardia” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa, ma dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso.

La nullità delle fideiussioni per violazione del modello ABI non si applica ai contratti autonomi di garanzia

Cass. Sez. I, 10.10.2024 n. 26380 – 26382

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – nullità fideiussioni modello ABI – esclusione

I principi desumibili da Cass., S.U., n. 41994 del 2021 si riferiscono alle fideiussioni contenenti determinate clausole e stipulate nell’arco temporale, scrutinato dalla Banca d’Italia, dal 2002 al 2005, non ai contratti autonomi di garanzia.

Il contratto di mutuo stipulato con l’emergenza covid – 19 deve essere preceduto dalla valutazione del merito creditizio

Cass. Sez. I, 8.10.2024 n. 26248

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto di mutuo – garanzia DL 23/2020 – valutazione del merito creditizio – sussistenza

La banca doveva valutare il merito creditizio della società finanziata anche nel periodo di emergenza covid-19, poiché il correlato obbligo di diligenza del bonus argentarius non è stato oggetto di deroga dal DL 23/2020. Infatti la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m) deve sempre essere preceduta da un’adeguata valutazione del merito creditizio. I principi generali di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176/2 cc, devono essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro), erogati nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 13/1 lett. m) del decreto liquidità, nei quali la banca finanziatrice è integralmente garantita dal Fondo di garanzia per le PMI, istituito con la l. 662/1996, e gestito da Mediocredito Centrale. E’ infatti l’erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, ad essere dichiarata non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario e quindi ad operare senza alcuna istruttoria.

La spedizione per raccomandata di un assegno può costituire comportamento colpevole del mittente in caso di sottrazione

Cass. Sez. I, 7.10.2024 n. 26209

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – spedizione per raccomandata – responsabilità – condizioni

La spedizione per posta raccomandata di un assegno bancario costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente nella causazione dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo dell’istituto di credito nell’identificazione del presentatore.

I trasferimenti immobiliari in sede di accordi di separazione tra coniugi sono impugnabili con l’azione revocatoria

Cass. Sez. III, 7.10.2024 n. 26127

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – trasferimenti immobiliari – separazione tra coniugi – accordi – impugnabilità

L’accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.

La banca deve provare che le somme distratte dal promotore finanziario siano comunque finite su un conto del cliente

Cass. Sez. III, 27.9.2024 n. 25855

Diritto bancario e dei mercati finanziari – promotore finanziario – sottrazione –oneri probatori – distribuzione

In tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l’onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa risarcitoria, costituito dall’accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente.

La violazione dei doveri degli amministratori e i sindaci

Cass. Sez. II, 20.9.2024 n. 25260

Diritto commerciale – società di capitali – amministratori – sindaci – responsabilità – violazioni

Esistono obblighi di legge e statutari nonché doveri di diligenza e di lealtà ai quali amministratori e sindaci devono conformarsi, pena l’integrazione dell’illecito in caso di violazione di uno di tali doveri. Vale a dire che, se i comportamenti contestati non siano contrari allo Statuto o non siano vietati dalla legge, possono ugualmente ritenersi integranti le violazioni dei doveri di lealtà (non agire in conflitto di interessi con la società) o di diligenza (adozione delle misure necessarie alla cura degli interessi societari). La violazione di questi doveri è idonea ad integrare l’illecito e, in questo caso, l’onere della prova a carico della società è rafforzato: non è sufficiente dimostrare il compimento dell’atto ma occorre indagare gli elementi dai quali possa trasparire la violazione di quei doveri.

Come si distribuisce l’onere probatorio nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci

Cass. Sez. II, 20.9.2024 n. 25260

Diritto commerciale – società di capitali – amministratori – sindaci – responsabilità – onere della prova

L’azione di responsabilità sociale contro amministratori e sindaci ha natura contrattuale, pertanto incombe sulla società l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra la violazione contestata ed il danno conseguente, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l’onere di fornire la prova positiva, relativamente agli addebiti contestati, della osservanza dei doveri e degli adempimenti loro incombenti; il secondo principio costituisce il nucleo centrale del decisus.

Come si esegue il pignoramento di quote societarie intestate a società fiduciaria

Cass. Sez. III, 16.9.2024 n. 24859

Diritto commerciale – società di capitali – quote societarie – società fiduciaria – intestazione – pignoramento – modalità

Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro -, laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.