Archivi autore: Silvia Nannelli

Nella revocatoria fallimentare la conoscenza del terzo dello stato di insolvenza si può provare anche con presunzioni

Cass. Sez. I, 28.4.2025 n. 11145

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – stato di insolvenza – conoscenza – prova

L’onere della prova della cd. “scientia decoctionis” in capo all’”accipiens“, gravante sulla curatela, può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 C.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.

Nella procedura di sovraindebitamento il credito privilegiato insoddisfatto concorre con i crediti chirografari

Cass. Sez. I, 11.4.2025 n. 9549

Diritto della crisi di impresa – sovraindebitamento – piano – crediti privilegiati – parziale soddisfazione – conseguenze

In tema di sovraindebitamento e, in particolare, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito dall’art. 7, comma 1, della predetta legge), egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

La stipula di un contratto preliminare di un bene ereditario determina l’accettazione tacita dell’eredità

Cass. Sez. II, 10.4.2025 n. 9436

Diritto delle successioni e donazioni – eredità – accettazione tacita – contratto preliminare – stipula – sussistenza

La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all’eredità integra gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 476 del codice civile.

Come si calcola il danno da risoluzione del contratto preliminare

Cass. Sez. II, 3.4.2025 n. 8905

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – inadempimento – risoluzione – danni – calcolo

Il risarcimento del danno da lucro cessante che spetta al promittente venditore, nel caso di risoluzione del preliminare di vendita immobiliare, per fatto del promissario acquirente, è pari alla differenza tra il prezzo pattuito ed il valore dell’immobile al momento in cui l’inadempimento è divenuto definitivo.

Il cliente della banca ha un diritto autonomo alla documentazione

Cass. Sez. I, 28.3.2025 n. 8173

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – documentazione – richiesta – diritto – sussistenza

Il cliente bancario ha un autonomo diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle proprie operazioni, qualificato come un diritto sostanziale autonomamente tutelabile anche attraverso il procedimento di decreto ingiuntivo.

Il privilegio della garanzia SACE resta anche senza un formale provvedimento di revoca

Cass. Sez. I, 12.3.2025 n. 6570

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – garanzia pubblica – revoca – necessità – esclusione

Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti pubblici si applica anche ai crediti di regresso derivanti dall’escussione di garanzie pubbliche, indipendentemente dall’adozione di un formale provvedimento di revoca. Il credito del gestore del fondo di garanzia sorge con il pagamento alla banca e mantiene il privilegio anche se la revoca dell’agevolazione è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del debitore garantito.

Il contratto di mutuo è titolo esecutivo anche solo con la disponibilità giuridica della somma

Cass. Sez. Un., 6.3.2025 n. 5968

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – mutuo – importo – disponibilità giuridica – sufficienza

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

Il fideiussore che non ha pagato il creditore non può essere ammesso al passivo del fallimento del debitore principale

Cass. Sez. I, 6.3.2025 n. 5964

Diritto della crisi di impresa – fallimento – ammissione al passivo – fideiussore – regresso – pagamento – necessità

In tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale. Infatti il fideiussore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso, può essere ammesso al passivo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento in favore del creditore, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso.

Per perfezionare il mutuo anche come titolo esecutivo basta la disponibilità giuridica della somma

Cass. Sez. Un., 5.3.2025 n. 5841

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – mutuo – importo – disponibilità giuridica – sufficienza

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.

Il contratto stipulato eccedendo i limiti non è nullo

Cass. Sez. III, 3.3.2025 n. 5647

Diritto commerciale – società di capitali – amministratori – poteri – superamento – contratto – nullità – esclusione

Il contratto stipulato dall’amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall’atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l’art. 2384, comma 2, c.c., nel testo ratione temporis applicabile, prevede solo l’inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente.