Cass. Sez. I, 14.2.2014 n. 3543
Diritto commerciale – Diritto Fallimentare – concordato preventivo – atti di frode – revoca
Per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, costituisce atto in frode la condotta del debitore che abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Quindi non è “atto di frode” il comportamento del debitore che, già nel ricorso, aveva indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, implicanti la concessione di diritti di godimento a terzi e che, successivamente esaminati dal commissario giudiziale, erano stati ritenuti suscettibili di depauperare il detto patrimonio.