Cass. Sez. III, 27.8.2014 n. 18312
Diritto processuale civile – esecuzione per espropriazione forzata – acquisto dell’aggiudicatario – nullità del procedimento esecutivo – irrilevanza
In materia di vendita forzata, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti alla vendita ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assume essere stato pregiudicato dall’esecuzione, salvo il caso di collusione tra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell’acquirente nell’eseguire i controlli precedenti all’acquisto, ma la consapevolezza della nullità e un accordo in danno all’esecutato tra acquirente e creditore.