Cass. Sez. II, 2.12.2016 n. 24724
Diritto bancario – assegno bancario – emissione senza provvista – comunicazione – condizioni
Sussiste l’obbligo del trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emesso l’assegno, il preavviso di cui all’articolo 9-bis della legge 386/90 (permettendogli così di far uso della facoltà prevista dall’articolo 8). Tale comunicazione costituisce presupposto necessario per l’eventuale sanzione di cui all’art. 9, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto.