Cass. Sez. III, 12.12.2014 n. 26161
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – titoli di credito – assegno bancario – postdatazione – effetti
La postdatazione non induce di per sé la nullità dell’assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento. Con la conseguenza, che l’assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.