L’assegno post datato non è prova della conoscenza dello stato di insolvenza del fallito da parte del creditore

Cass. Sez. I, 15.2.2016 n. 2916

Diritto fallimentare – azione revocatoria – conoscenza stato di insolvenza – assegno post datato – insussistenza

L’assegno post-datato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.