L’assegno di mantenimento assolve “solo” all’obbligo alimentare?

Cass. Civ., Sez. VI, 13.12.2016, n. 25531

Famiglia – diritti e doveri nascenti dal matrimonio – doveri verso i figli

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole (ex art. 147 c.c.) impone ai genitori, anche se separati (o divorziati) di provvedere ad una serie di esigenze dei figli certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma, anzi, ricomprendenti anche l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione […] di una stabile organizzazione domestica. In breve, non è solo dalle “rispettive sostanze” che è determinato il rispettivo concorso negli oneri finanziari, ma dalla capacità di rispondere a tutte quelle necessità di educazione e di cura che il ruolo del genitore comporta.
Per questi motivi deve essere considerata anche la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge indipendentemente dalle capacità economiche del momento e, anzi, relativamente alle accertate potenzialità reddituali.
Tutto ciò, chiaramente, è valido fintantoché il figlio è ancora non autosufficiente e bisognoso dell’ausilio dei genitori.
Per di più, i bisogni della prole sono mutevoli nel tempo e non è possibile stabilire «una volta e per tutte» l’ammontare dell’assegno di mantenimento.