Cass. Sez. VI, 24.6.2019 n. 16809
Diritto di famiglia – separazione dei coniugi – determinazione assegno di mantenimento
In tema di separazione, in vista della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge al quale non è addebitata la separazione, il giudice di merito ha il dovere di accertare il tenore di vita di cui i coniugi godevano durante la convivenza, considerando le disponibilità patrimoniali dell’obbligato. In ossequio al citato principio, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Nell’ipotesi di specifica contestazione della parte in relazione al suddetto obbligo di mantenimento, il giudice dovrà svolgere i dovuti accertamenti considerando le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, dovendo prescindere dal considerare quale posta attiva del beneficiario l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione.