L’assegno bancario privo di data è nullo

Cass. Sez. I, 11.10.2016 n. 20449

Diritto bancario – assegno bancario – mancanza di data – nullità – sussistenza

L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo; non vale cioè come tale ma come mera promessa di paga-mento; conseguentemente non c’è l’onere del deposito in cancelleria del titolo, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare e all’azione causale. L’eventualità che il portatore metta in circolazione il titolo nonostante la mancanza di data, può essere fonte di pregiudizi di puro fatto – non già di diritto – per il traente, dato che agli effetti della validità dell’assegno bancario occorre che il requisito dell’indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri; e ciò sia perché la data di emissione serve a stabilire, a norma dell’art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall’azione di regresso, sia perché il bollo apposto in misura fissa sull’assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perché, in mancanza della data di emissione, l’assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale.