Per devolvere agli arbitri le cause di impugnazione delle delibere societarie basta la generica previsione nello statuto sociale

Cass. Sez. VI, 28.8.2015 n. 17283

Diritto commerciale – società – statuto – clausola compromissoria – portata

Non c’è alcun argomento da cui possa desumersi che il legislatore abbia voluto escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell’art. 34 I comma, se abbiano ad oggetto diritti disponibili. Al contrario, proprio perché le controversie in questione rientrano indubitabilmente nel perimetro di applicazione dell’ari 34, il legislatore ha ritenuto necessario assoggettarle ad un’apposita disciplina, attribuendo agli arbitri cui spetta di deciderle, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all’art. 36, che la decisione ad esse relativa deve essere assunta secondo diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente. Pertanto dette controversie possono essere devolute agli arbitri anche se non espressamente menzionate nella clausola compromissoria.