Per l’apertura di credito non è sempre necessaria la forma scritta

Cass. Sez. I, 13.1.2022 n. 926

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – apertura di credito – forma scritta – necessità – esclusione

In forza della delibera del CICR del 4.3.2003 il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per atto scritto, non deve a sua volta essere stipulato nella forma scritta a pena di nullità.