L’anticipazione delle fatture da parte della banca è diversa dal credito previsto dalle fatture stesse

Cass. Sez. I, 30.10.2014 n. 23081

Diritto commerciale – Diritto bancario – anticipazione di crediti – compensazione

Le anticipazioni effettuate su titoli o fatture comportano l’insorgere di un credito restitutorio della banca che non è condizionato al mancato pagamento da parte dei terzi debitori degli importi anticipati: la provvista posta a disposizione del soggetto finanziato viene infatti da questi immediatamente utilizzata, sicché attraverso la successiva riscossione delle somme portate dalle fatture e/o dalle ricevute bancarie (cui l’istituto finanziatore provvede in nome e per conto del cliente, in virtù del mandato in rem propriam all’incasso conferitogli contestualmente alla stipula del contratto) si realizza una compensazione fra il credito del correntista verso la banca derivante da detta riscossione ed il credito della banca, già liquido ed esigibile, derivante dall’anticipazione, che consente al primo di tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, entro i limiti dell’affidamento concessogli. Ne consegue che, una volta che sia intervenuta la revoca del predetto affidamento, che comporta anche la rinunzia dell’istituto finanziatore al mandato all’incasso, il cliente è tenuto all’immediato pagamento di tutte le somme che gli sono state anticipate.