Anche nel contratto di mutuo si ha l’anatocismo

Cass. Sez. III, 27.8.2014 n. 18325

Diritto commerciale – Diritto bancario – mutuo fondiario – anatocismo – legittimità

L’art. 1283 cc, per il mutuo fondiario, è derogato sia dall’art. 38 del r.d.l. n. 646 del 1905, che dagli artt. 14 del D.P.R. n. 7/76 e 16 della legge n. 175/91. Va perciò ribadito che, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 14, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento.