Cass. Sez. II, 24.2.2014 n. 4209
Proprietà – comunione – regolamento della comunione e nomina dell’amministratore
L’amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno o più comunisti, se questo potere non gli è stato attribuito nella delega prevista dall’art.1106/2 c.c. In presenza di questa norma, non è, infatti, possibile applicare analogicamente la regola prevista dall’art.1131/1 c.c., il quale attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi.