Come si conserva l’agevolazione per la prima casa

Cass. Sez. Trib., 17.10.2014 n. 22002

Diritto tributario – agevolazione prima casa – perdita del beneficio – condizioni

Ai sensi del comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che l’acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero – nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art 3, co 131, quale modificato dalla L n. 388 del 2000, art. 33, co 12 – che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. Il trasferimento della residenza è, dunque, un elemento essenziale per conseguire il beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive, e dipendenti dal debitore, relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato.