Cass. Sez. II, 14.5.2018 n. 11668
Diritto di famiglia – regime di comunione legale – atto di compravendita
In caso di comunione legale tra i coniugi il bene acquistato insieme o separatamente in costanza di matrimonio costituisce automaticamente oggetto della comunione, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a) c.c.. Quindi in via diretta il bene è comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, salvo che si tratti di denaro ricavato dall’alienazione di beni personali o bene di uso strettamente personale o che serva per l’esercizio della professione.
Tale esclusione deve risultare dall’atto di acquisto ed il coniuge non acquirente deve rilasciare una dichiarazione in tal senso. La dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione.
Infatti per l’esclusione non basta la volontà concorde tra i coniugi che riconoscono la natura personale del bene, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, c.c.