In caso di accertamento sintetico fondato sugli studi di settore le prove del contribuente vanno sempre valutate anche se costui non si sia presentato al contraddittorio con l’ufficio

Cass. Sez. Trib., 12.3.2014 n. 5675

Diritto tributario – accertamento sintetico – studi di settore – contraddittorio

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Costui, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio, ha la più ampia facoltà di offrire al giudice tributario la controprova, anche facendo ricorso a presunzioni semplici, e il giudice medesimo deve valutare eventuali prove offerte dal contribuente anche se lo stesso aveva disatteso l’invito al contraddittorio e le prove offerte non erano documentali.