La scheda del prodotto rende il consumatore informato

Cass. Sez. II, 6.12.2013 n. 27404

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – diritti del consumatore

Il consumatore, nel momento in cui intende effettuare un acquisto, deve avere la possibilità di conoscere le caratteristiche essenziali del bene che intende acquistare. Il venditore è obbligato a consegnare unitamente al bene venduto una etichetta o la scheda prodotto, cioè quella scheda che riporti le indicazioni di cui all’art. 1 della legge n. 126 del 1991 e che renda informato il consumatore.