Cass. Sez. Un., 16.2.2022 n. 5049
Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – pegno – riscossione – esperibilità
Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’art. 67, comma 2, l. fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.