Cass. Sez. VI, 4.2.2022 n. 3613
Diritto della crisi di impresa – fallimento – accertamento del passivo – progetto di stato passivo – osservazioni – domande nuove – insussistenza
L’art. 95, comma 2, l.fall., consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza di discussione dello stato passivo, non costituendo osservazioni e produzioni integrative “domande nuove”.