Il curatore che agisce con l’azione revocatoria ordinaria deve provare i presupposti previsti dal codice civile

Cass. Sez. I, 22.11.2021 n. 36033

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria ordinaria – presupposti

Il rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria ordinaria attesta la natura derivata dell’azione proposta dal curatore ex 66 l. fall., la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell’ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell’art. 2901 cod. civ. Ne discende che l’azione in discorso non trova il suo fondamento nel fatto che l’atto in frode abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza, poiché un simile requisito non trova alcuna giustificazione nel dato normativo e presta attenzione, in una prospettiva ribaltata rispetto ai presupposti di legge, all’incidenza del negozio sulla condizione di insolvenza del debitore piuttosto che al pregiudizio così arrecato alle ragioni dei creditori.