Cass. Sez. III, 14.10.2021 n. 28022
Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – sale and lease back – canoni – debenza – sussistenza
Nel contratto di leasing traslativo (sale and lease-back) è valida ed efficace la clausola la quale stabilisca che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione. Con la conseguenza che: a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell’utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227, comma secondo, c.c., nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza; b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell’utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato.