Cass. Sez. VI, 5.10.2021 n. 26947
Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – autorizzazione ai nuovi finanziamenti – consenso – rilascio – modalità
Non può ritenersi liberato ai sensi dell’art. 1956 cc il fideiussore che, con comportamenti univoci e concludenti, abbia implicitamente autorizzato il creditore a concedere ulteriori finanziamenti al debitore principale che abbia visto peggiorare, anche sensibilmente, le sue condizioni economico finanziarie.