La valutazione della legittimità o meno della segnalazione in centrale rischi

Cass. Sez. III, 9.2.2021 n. 3130

Diritto bancario e dei mercati finanziari – Centrale Rischi – segnalazione – presupposti

Il giudice chiamato a valutare la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi di Bankitalia non può limitarsi a prendere atto che il debito era effettivamente dovuto, ma deve stabilire con valutazione ex ante, dal punto di vista oggettivo, “se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza”. Mentre, dal punto di vista soggettivo, “se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato”.