La spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria comporta il concorso di colpa del mittente se incassato con frode

Cass. Sez. Un., 26.5.2020 n. 9769

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – spedizione – servizio postale – concorso di colpa del mittente – condizioni

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, fa scattare il concorso di colpa del mittente nel caso venga incassato da una persona non legittimata. L’iniziativa comporta, infatti, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. L’”imprudenza” si configura dunque come un antecedente necessario all’evento dannoso concorrente con il comportamento colposo, eventualmente tenuto dalla banca nell’identificare chi presenta l’assegno.