Come viene ripartito l’onere probatorio nelle cause relative ai prodotti finanziari

Cass. Sez. I, 17.4.2020 n. 7905

Diritto finanziario – prodotti finanziari – responsabilità dell’intermediario – onere probatorio – ripartizione

In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all’acquisto di un prodotto finanziario, mentre grava sull’intermediario l’onere di provare, D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, incombe invece sull’investitore l’onere di provare, sia pur anche in via presuntiva, il nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligazione informativa specificamente allegata e il danno, nonché il pregiudizio patrimoniale dovuto all’investimento eseguito.
Non si può trascurare, tuttavia, che nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; di conseguenza, l’assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell’intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio.