Cass. Sez. I, 17.4.2020 n. 7903
Diritto della crisi di impresa – fallimento – supersocietà – condizioni
Per il fallimento della supersocietà di fatto serve la prova di un comune intento sociale tra tutti i soci. Quindi l’estensione ex art. 147 LF si giustifica solo se è possibile dimostrare in maniera rigorosa il comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme e non contrario all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca anzi la prova contraria all’esistenza della supersocietà di fatto. In alternativa al riconoscimento della supersocietà, il curatore può agire perché venga ammessa l’esistenza di una holding di fatto nei confronti della quale il curatore stesso può agire in responsabilità. La quale holding di fatto potrà essere dichiarata fallita autonomamente, nel caso sia accertata l’insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati.