Cass. Sez. II, 20.8.2019 n. 21515
Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – oggetto dell’appalto – modifica – ultimazione dei lavori – ritardo – clausola penale – applicazione – esclusione
L’articolo 1382 del Codice civile prevede la stipula della clausola penale per il solo ritardo nell’esecuzione dei lavori, supponendo, quindi, la possibilità di un adempimento posteriore alla scadenza del termine, salvo il risarcimento forfettario preventivato del danno derivante dal ritardo (si veda la sentenza della Cassazione civile 590/82). Lo scopo della clausola è duplice: da una parte, consentire al creditore di sottrarsi dall’onere probatorio per dimostrare il danno subito dall’inadempimento altrui, dall’altra parte, incentivare il debitore all’adempimento. Non si può pertanto pretendere il rispetto dei tempi di un appalto se i lavori continuano a cambiare, quindi la clausola penale non scatta.