Cass. Sez. II, 11.7.2019 n. 18680
Diritto delle obbligazioni e contratti – patto commissorio – compravendita – garanzia – distinzione
Ogni qual volta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, il contratti è nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile all’intero contratto la sanzione dell’art. 1344 c.c., che rende applicabile la sanzione dell’art. 1344 c.c. Pure se sia previsto il trasferimento effettivo del bene, ciò non toglie che la vendita, se stipulata per una causa di garanzia, è ugualmente nulla, perché con riferimento al divieto del patto commissorio qualunque negozio, anche se astrattamente lecito è colpito da nullità, perché in frode alla legge, quando le parti abbiano voluto conseguire i risultati proibiti dall’art. 2744 c.c. In questo caso il trasferimento del denaro, da parte del compratore, non costituisce pagamento del prezzo, ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serve solo per costituire una garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia e non adempia l’obbligo di restituire le somme ricevute.