Nella compravendita la prescrizione l’azione di garanzia per vizi o difetti può essere interrotta anche in via stragiudiziale

Cass. Sez. Un., 11.7.2019 n. 18672

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – garanzie – vizi o difetti – prescrizione – interruzione – modalità

Nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c., comma 1.