Cass. Sez. I, 28.6.2019 n. 17592
Diritto delle obbligazioni e contratti – assegno bancario – presentazione – ordine cronologico – alterazione – responsabilità
La banca che, anche solo colposamente alteri ordine cronologico del pagamento ai rispettivi beneficiari, degli assegni emessi dal proprio correntista, lasciando accantonato un titolo che – pur essendo coperto nel momento in cui le era pervenuto – risulti privo di copertura all’atto della registrazione dell’operazione, è responsabile a norma dell’art. 2043 c.c., della lesione che tale comportamento abbia provocato al diritto di credito vantato dal prenditore dell’assegno nei confronti del traente dello stesso – pregiudizio consistito nel mancato introito dell’importo del titolo, a seguito del protesto del traente – sussistendo il requisito dell’ingiustizia del danno, sia in quanto oggetto della lesione è il diritto soggettivo di credito del prenditore del titolo, sia perché, con il descritto comportamento l’azienda di credito trattaria risulta aver violato i principi di correttezza e trasparenza dell’attività bancaria e, in particolare, il vincolo d’indisponibilità della provvista, che è posto al fine di assicurare che gli assegni vengano pagati, nel rigoroso rispetto dell’ordine di presentazione.