Cass. Sez. II, 12.2.2019 n.4090
Diritto della circolazione – strada urbana di scorrimento – installazione autovelox
Affinché una strada sia inserita nell’elenco della prefettura come strada urbana di scorrimento e, quindi, vi possa correttamente essere installato un autovelox, è necessario che questa abbia le caratteristiche, individuate dal legislatore, ma che ci sia anche un provvedimento del Prefetto che autorizzi l’installazione dell’autovelox.
Al riguardo, il c.d.s. considera strada urbana di scorrimento quella con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno 2 corsie di marcia ed una (eventuale) riservata ai mezzi pubblici, banchina a destra e marciapiedi, con le eventuali intersecazioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree.
Per quanto riguarda l’inserimento della strada nell’elenco sopra indicato, si tratta di un inserimento non automatico, spettante in realtà al prefetto il compito di selezionare le strade ed indicare quelle in cui è possibile installare l’autovelox. Spetta, dunque, al prefetto bilanciare le esigenze di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del traffico che si svolge sulle strade di scorrimento. Il legislatore, poi, vincola la p.a. ai criteri dettati dal c.d.s. con l’interpretazione della normativa per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per essere sottoposto al controllo automatico della velocità, a distanza.