Nel leasing il concedente può insinuarsi tardivamente al passivo del fallimento dell’utilizzatore per i canoni da scadere

Cass. Sez. VI, 4.2.2019 n. 3300

Diritto fallimentare – fallimento – leasing – scioglimento dal contratto – crediti per canoni successivi al fallimento – ammissione al passivo – ammissione – condizioni

Nel caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti (alla data della sentenza dichiarativa), può soddisfarsi insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, in quanto il credito è anteriore al concorso. Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato.