Il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del curatore

Cass. Sez. I, 30.1.2019 n. 2658

Diritto fallimentare – interruzione – riassunzione – termine – decorrenza

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.