La rinuncia del creditore all’istanza di fallimento con la desistenza comporta la sua carenza di legittimazione attiva

Cass. Sez. VI, 21.12.2018 n. 33166

Diritto fallimentare – fallimento – istanza –desistenza –legittimazione attiva – carenza – sussistenza

Nel procedimento “per la dichiarazione di fallimento, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, è necessario che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone quindi che la desistenza del creditore istante, che sia pervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza.