Cass. Sez. I, 9.11.2018 n. 28795
Diritto fallimentare – impresa artigiana – condizioni
L’art. 2083 cod. civ. definisce piccolo imprenditore l’artigiano che eserciti una attività professionale, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, occorrendo valutare dunque l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, numero dei lavoratori, l’entità e la qualità della produzione, finanziamenti ottenuti. Pertanto, l’artigiano, va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali, allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un’autonoma capacita produttiva, sicché l’opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale.