Cass. Sez. I, 20.9.2017 n. 21834
Diritto fallimentare – fallimento – ammissione al passivo – parere del curatore – – osservazioni – mancanza – acquiescenza – insussistenza
La mancata presentazione delle osservazioni del creditore per contrastare la proposta negativa del curatore non può mai assumere il valore della acquiescenza ex art. 329 c.p.c., intesa come manifestazione espressa o tacita della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere della impugnazione, poiché l’acquiescenza non è, neppure in astratto, configurabile rispetto ad un atto proveniente da un soggetto terzo, peraltro in un momento in cui il suo contenuto non è stato ancora recepito dal giudice.