Cass. Sez. VI, 12.12.2016 n. 25416
Diritto fallimentare – concordato fallimentare – manifestazione di dissenso – invio tramite pec al curatore – inammissibilità – sussistenza
L’art. 125 1. fall. prevede che l’eventuale manifestazione di dissenso deve pervenire in cancelleria; essa, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può ritenersi validamente espressa se indirizzata al curatore.