Il riferimento ai termini d’uso per l’esenzione dall’azione revocatoria riguarda le modalità del rapporto tra le parti

Cass. Sez. I, 7.12.2016 n. 25162

Diritto fallimentare – azione revocatoria – esenzioni – pagamenti nei termini d’uso – definizione

Il riferimento dell’art. 67, comma 3, lett. a), L.F., ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione.