Anche per il contratto autonomo di garanzia, come per la fideiussione, si guarda l’obbligazione garantita per l’applicazione del codice del consumo

Cass. Sez. VI, 5.12.2016 n. 24846

Diritto bancario – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – applicazione del codice del consumo – condizioni

In presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita; ma a diversa soluzione non può non pervenirsi pure nell’evenienza di contratto autonomo di garanzia, essendo comunque anch’esso, con tutta evidenza, funzionalmente inserito nell’attività dell’impresa garantita – quale elemento utile per il suo funzionamento anche solo corrente, onde appunto assicurarle il credito da parte di altri contraenti, i quali fidano sulla garanzia prestata o comunque la prendono in considerazione come elemento determinante nel momento in cui si inducono a contrattare con l’imprenditore garantito, così determinando un diverso e più favorevole andamento dell’attività di impresa – e quindi esulando dal concetto di consumo o bisogno personale del contraente, il solo che può giustificare appunto l’applicazione della disciplina generale del diritto del consumatore.