Trib. Milano, sez. XIII civ., 2.12.2016, n. 13360
Condominio negli edifici – delibere assembleare – impugnazione – mediazione
Il termine di 30 giorni per l’impugnazione della delibera assembleare del condominio, essendo un termine di decadenza, è interrotto dalla comunicazione del deposito dell’istanza di mediazione e decorre nuovamente per intero dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/10.
La norma citata, infatti, recita: «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo».
Di conseguenza, instaurato tempestivamente il procedimento di mediazione, il termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell’azione risulta così interrotto salvo riprendere nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione. In tal caso, un’eventuale eccezione di improcedibilità dell’impugnazione della delibera, per l’intervenuta decorrenza del termine decadenziale dovrebbe essere rigettata.