Le obbligazioni bancarie e il pagamento degli interessi

Cass. Sez. I, 7.7.2016 n. 13854

Diritto finanziario – obbligazioni – interessi – rimborso – condizioni

Il prestito obbligazionario ex art. 2410 cc segue lo schema del mutuo ex art. 1813 cc: è un’operazione di prestito collettivo con obbligo di restituzione. A differenza di altre ipotesi di dazioni alla società (conferimenti, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.), il prestito obbligazionario ha l’obbligo di rimborso del capitale da parte dell’emittente. In talune sottospecie di titoli obbligazionari, è possibile atteggiare in vario modo il diritto al rimborso (es. le obbligazioni subordinate ex art. 2411/1 cc, ove si rinvia l’esercizio e non si esclude la titolarità, del diritto al rimborso; o le obbligazioni irredimibili, che continuano ad essere contabilizzate come debito). Per quanto riguarda le banche, il TUB ha ammesso la possibilità di emettere titoli obbligazionari, facoltà sottoposta a stringenti regole della Banca d’Italia (cfr. le Istruzioni Banca d’Italia, in G.U., 7 gennaio 1997, n. 4, in materia di raccolta in titoli delle banche). Uno dei profili ove la disciplina di vigilanza è più rigorosa attiene proprio al rimborso anticipato del capitale ad iniziativa dell’emittente, sottoposto alla previa autorizzazione della Banca d’Italia, a conferma della rilevanza generale per il mercato finanziario dei modi e tempi del rimborso del capitale investito.
Comunque, in tema di finanziamento dell’impresa, permane la summa divisio tra capitale di rischio e capitale di debito. In definitiva, carattere tipico dell’obbligazione in discorso è il diritto alla restituzione della somma concessa dal sottoscrittore. Ne deriva – integrando la stessa causa concreta dell’operazione – la corresponsione al medesimo di un “interesse”, il quale costituisce il rendimento del titolo nel periodo di durata del prestito e che viene normalmente pagato mediante “cedole” periodiche fintanto che dura il prestito. Non è invece prevista la corresponsione di un interesse, o rendimento, dopo la cessazione del rapporto in seguito all’avvenuto rimborso integrale del capitale; restando del tutto teorica l’ipotesi che le parti specificamente pattuiscano – secondo lo strumento giuridico civilistico dell’art. 1183 cc – l’adempimento dell’obbligazione accessoria del pagamento di un rendimento alla scadenza di un termine successivo alla ormai avvenuta restituzione dell’intero capitale mutuato.